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In separazione l’ICI è a metà

Ancora un’interessante sentenza della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 2675 del 10 febbraio 2016 ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale alla moglie a seguito di separazione non libera il marito dal versamento dell’ICI per metà dell’importo.

Svolgimento del processo

1. Nel dicembre del 2006 (…) ( coniuge separata di (…) (…), chiedeva al Giudice di Pace di Roma ed otteneva il 15 gennaio 2007 un decreto ingiuntivo per somme corrispondenti alla quota di pertinenza del marito di quanto corrisposto a titolo di I.C.I. per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, nonché per il primo semestre dell’anno 2006, in relazione all’appartamento di via (…).

Tale appartamento, già destinato a casa coniugale, le era stato assegnato nel procedimento di separazione personale fra coniugi con ordinanza presidenziale del settembre 1999, poi confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del luglio 2004.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal (…) ed il Giudice di Pace, con sentenza del gennaio 2007 accoglieva l’opposizione.

2. La sentenza veniva appellata dalla (…) dinanzi al Tribunale di Roma, che, con sentenza del 25 febbraio 2012, in riforma della sentenza del primo giudice rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo e compensava per metà le spese giudiziali dei due gradi, ponendo l’altra metà a carico del (…)

3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il (…) .

La (…) ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce “violazione dell’art. 360 n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 9, 2° comma, c.p.c.”, adducendosi che, poiché la domanda creditoria della (…) postulava l’accertamento dell’individuazione del soggetto onerato dell’I.C.I. riguardo alla casa coniugale ed in particolare quello della sussistenza di tale onere per il 50% a carico del (…), il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 9, secondo comma, c.p.c. e la competenza per materia del Tribunale vertendosi in materia di controversie su “imposte e tasse”.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Va innanzitutto rilevato che nella controversia il rapporto di imposta fra ciascuna delle parti come comproprietaria dell’immobile e l’ente impositore, cioè il Comune di Roma, non veniva in rilievo come oggetto della domanda giudiziale, che non riguardava l’accertamento di esso fra contribuente ed ente impositore, bensì solo come uno dei fatti costitutivi della domanda rivolta da un contribuente, la(omissis), verso altro contribuente, il omissis , sulla base di una fattispecie costitutiva originante dalla situazione di comproprietà del bene assoggettato all’imposta e dal fatto del pagamento da parte di un solo contribuente comproprietario, la (…), anche dell’imposta di pertinenza dell’altro. Ciò che veniva in rilievo come fatto costitutivo della più complessa fattispecie era solo la situazione di obbligato al pagamento dell’imposta in capo al (…) la quale, postulando una richiesta di accertamento di una situazione di obbligo di imposta fra il convenuto e l’ente impositore, cioè un terzo, bene poteva aver luogo senza evocare l’ente, potendo svolgersi senza il contraddittorio del terzo un giudizio di accertamento richiesto da un attore dell’esistenza di una situazione giuridica fra il convenuto ed un terzo senza coinvolgere costui, con la conseguenza che per definizione, essendovi estraneo l’ente impositore, la controversia esulava dall’ambito del secondo comma dell’art. 9 c.p.c. (al di à dell’appartenenza delle controversie fra contribuente ed ente in tema di I.C.I. all’ambito della giurisdizione tributaria).

Ne segue che è priva di fondamento la stessa prospettazione di un’inerenza della controversia, per essere in discussione fra le parti, per come prospettata dalla creditrice in ragione del rifiuto di pagare del coniuge, l’esistenza dell’obbligo di imposta del medesimo verso l’ente impositore.

1.2. In disparte tale rilievo, il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che la pur infondata questione di competenza era preclusa, avuto riguardo al regime dell’art. 38 c.p.c., applicabile al giudizio per effetto della mancata proposizione da parte dell’opponente nella prima udienza di effettiva trattazione dinanzi al giudice di pace e del mancato ipotetico esercizio del potere officioso di rilevazione da parte di quel giudice in quell’udienza.

Tanto rende superfluo il rilevare che la prospettazione della (palesemente infondata) questione è avvenuta addirittura solo con il ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla domanda di accertamento della insussistenza del credito vantato”.

Il motivo evoca il parametro dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e, dunque, dovrebbe concernere, come è stato per tutte le sue versioni ed anche per quella applicabile al ricorso, che è la versione introdotta dal d.ls. n. 40 del 2006, un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione della quaestio facti. Secondo il testo introdotto da quale d.lgs. e precisamene dal suo art. 2, il paradigma di cui al n. 5 prevedeva come motivo di ricorso per cassazione la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

2.1. Ora, nella intestazione non si individua il fatto controverso, tale non potendo essere l’accertamento della insussistenza del credito vantato, che evoca un giudizio sull’inesistenza di una non meglio identificata fattispecie costitutiva del credito e, quindi, su una situazione giuridica e non su un fatto storico controverso.

2.2. Nemmeno nell’illustrazione si individua il fatto controverso oggetto di vizio motivazionale relativo alla quaestio facti, ma si svolgono considerazioni giuridiche che vorrebbero palesare che negli anni dal 1999 al 2006 la (…) avrebbe pagato I’I.C.I. anche per la quota di comproprietà del (…) «solo perché tenuta in base ad un consolidato e conforme orientamento giurisprudenziale e normativo» e che su questa questione il Tribunale non avrebbe motivato.

2.3. Ebbene, se il fatto controverso, ancorché non denominato come tale, si identificasse nell’esistenza di tale “consolidato e conforme orientamento giurisprudenziale e normativo”, verrebbe fatto di osservare che l’esistenza del primo può forse anche costituire un dato di fatto, ma non è dato comprendere come possa parlarsi di “orientamento normativo” e nemmeno di fatto normativo. Il fatto normativo, cioè l’esistenza della norma nella sua vigenza, è semmai un dato normativo e dunque regolatore di condotte, onde non è dato comprendere come lo si potrebbe ricondurre al fatto controverso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

2.4. Peraltro, nell’illustrazione del motivo si argomenta: a) che, conforme a quanto aveva dedotto il ricorrente nell’opposizione al decreto, il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che, prima di una decisione di questa Corte del 2005, cioè Cass. n. 18476 del 2005, che avrebbe introdotto un diverso orientamento, la pretesa del Comune di pagamento dell’I.C.I. fosse riferibile solo al coniuge assegnatario della casa coniugale, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione reputando che tale nuovo orientamento non potesse operare che per il futuro, come emergeva da riscontri della “Guida I.C.I. 2006”; b) che l’esattezza dell’assunto del Giudice di Pace veniva ribadita nella comparsa di costituzione in appello e nelle memorie ai sensi dell’art. 190 c.p.c., ma il Tribunale non avrebbe motivato al riguardo, «trascurando l’eccezione [e] liquidandola, a pag. 5 e 6, con [l’affermare che] “la ratio dell’art. 3 sia stata nel senso di esentare ab origine dall’obbligo tributario ICI l’assegnatario della casa coniugale, escludendo il titolare di tale diritto dal novero dei soggetti passivi…” ed ancora [che] “….la sentenza della Cass. del 2005 n. 18476 ….costituisce una conferma all’intepretazione che deve essere attribuita alla norma sin dalla sua entrata in vigore …”

Senonché, la critica di tali affermazioni del Tribunale è svolta, dopo avere registrato che la citata sentenza della Cassazione, peraltro “in una ipotesi diversa da quella che ci occupa”, si limitava ad indicare tra gli oneri posti a carico dell’assegnatario dell’immobile coniugale quelli condominali e poneva a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale assimilabile alla proprietà, l’onere di pagamento dell’I.C.I. diritto e, quindi, sostenendo – se mal non si comprende – che proprio in ragione di tale seconda precisazione la natura dell’assegnazione della casa coniugale individuerebbe il diritto dell’assegnatario come diritto reale, in ragione delle sue caratteristiche.

Si sostiene che in proposito avrebbe il Tribunale omesso motivazione in punto di diritto.

Tuttavia, subito dopo si asserisce, in manifesta contraddizione con la lettura della sentenza prima proposta, che prima di essa vi era un orientamento consolidato e conforme contrario e che la (…) avrebbe pagato per questo la quota del ricorrente.

Si continua evocando, per sostenere una disparità di trattamento fra il coniuge non assegnatario ai fini dell’una e dell’altra imposta, la normativa che sulla questione della posizione del coniuge assegnatario avrebbe assunto il legislatore nella normativa sull’I.M.U. stabilendo che ai soli fini dell’imposta il diritto del medesimo si intende goduto a titolo di diritto di abitazione.

Se ne fa discendere – peraltro apoditticamente – che la scelta normativa in punto di I.M.U. dovrebbe indurre ad interpretare allo stesso modo quella sull’I.C.I.

2.5. La riferita illustrazione si concreta nell’articolazione sia di deduzioni di cui nemmeno è comprensibile, perché non è spiegato, il senso, sia di deduzioni che non tengono conto dell’ampia motivazione della sentenza impugnata.

2.5.1. Sotto il primo aspetto si osserva:

a1) che, una volta considerato il principio di diritto affermato da Cass. n. 18476 del 2005 (secondo cui: «In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario»), non è dato comprendere come e perché il Giudice di Pace prima ed ora lo stesso ricorrente annettano significato ad esso: nessuna spiegazione ne fornisce l’illustrazione del motivo, che anzi prima parrebbe, senza, però, spiegazione, attribuirgli rilievo a favore della tesi che tutta l’I.C.I. fosse a carico per gli anni di cui trattasi alla (…) e, poi, sostiene che esso abbia segnato il superamento di un non meglio identificato pregresso orientamento;

a2) che appunto tale orientamento nemmeno viene identificato; a3) che del tutto priva di spiegazione, al lume degli ordinari criteri esegetici, è l’affermazione che la scelta legislativa in punto di I.M.U. debba indurre a leggere allo steso modo la situazione riguardo all’I.C.I.

2.5.2. Sotto il secondo aspetto si rileva che è del tutto pretestuosa l’individuazione della motivazione della sentenza impugnata rilevante sul punto nei brevissimi brani indicati, atteso che essa si articola dalle ultime righe della terza pagina sino alla tredicesima riga della pagina 7, con considerazioni con cui il Tribunale esamina funditus la questione, evocando Cass. n. 7680 del 1997, discutendo e spiegando come Cass. n. 18476 del 2005 fosse confermativa dell’orientamento che escludeva che l’assegnazione della casa coniugale desse luogo alla costituzione di un diritto reale a favore del coniuge assegnatario, sì da ricondurre la sua posizione nell’ambito dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ed evocando in fine Cass. n. 1654 del 2010.

Tutto tale tessuto motivazionale è semplicemente ignorato.

Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile perché non si correla alla motivazione (Cass. n. 359 del 2005) e, gradatamente, per la sua assoluta genericità (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

2.6. Mette conto comunque di ricordare che la Sezione Tributaria di questa Corte già con la sentenza n. 6199 del 2007 (cui si conformato Cass. n.. 25486 del 2008 e Cass. – citata dal tribunale – n. 16514 del 2010) aveva statuito il seguente principio di diritto: «In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile. Né in proposito rileva il disposto dell’art. 218 cod. civ., secondo il quale “Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario”, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell’altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell’altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell’altro coniuge), di cui si occupa l’art. 218.»

Ora, nel giudizio, di tanto bastava che i giudici di merito prendessero atto, essendo inconcepibile la prospettiva che sulla soluzione della questione – al di fuori di logiche eventualmente inerenti le regole dell’indebito – potessero giuocare eventuali incertezze della giurisprudenza tributaria sull’I.C.I. e, su questioni che evocassero la problematica della natura della situazione dell’affidatario, della giurisprudenza civile.

3. Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2036, 1180 e 1292 c.c.”.

L’illustrazione inizia con l’assumere che nella sua motivazione, a pagina 8, il Tribunale ha ritenuto che nella specie la pretesa della (…) si connotasse come restituzione di un indebito soggettivo e che la medesima – circostanza enunciata prima però della pagina 8 – avrebbe pagato per evitare il rischio di espropriazione della proprietà del qui ricorrente.

Dopo avere riportato la norma dell’art. 2036 c.c. si sostiene che l’essere stato fatto dalla (…) un pagamento indebito dal punto di vista soggettivo individuava come legittimato passivo il Comune accipiente e la legittimazione del ricorrente poteva rilevare solo nelle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2036 c.c., cioè soltanto qualora non fosse stata esperibile azione di ripetizione contro il Comune. Tale azione sarebbe stata esperibile con l’azione di rimborso di cui all’art. 13 del d.Igs. n. 504 del 1992 che prevedeva un termine triennale, che – previa abrogazione da parte dell’art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006 dello stesso art. 13 – era stato portato a cinque anni dall’art. 1, comma 164, di quella legge. Inoltre, sempre in base ad essa era prevista l’applicazione del nuovo termine ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Di tale nuova normativa il Tribunale non avrebbe tenuto conto e sarebbe «lecito pensare che, in ogni caso, il termine nei confronti dell’accipiens non era assolutamente prescritto essendo stato accertato solo a decorrere dal settembre 2005 che l’importo integrale non era dovuto».

Si soggiunge, poi, che il pagamento effettuato dalla (…) non essendo stato effettuato ai sensi dell’art. 1180 c.c., cioè nell’interesse di esso ricorrente, bensì nell’interesse della stessa (…), convinta di essere obbligata al pagamento dell’intero quale assegnataria, secondo l’orientamento che sarebbe stato poi superato, non aveva estinto l’obbligazione del ricorrente verso il Comune, che, dunque, avrebbe potuto richiedere il pagamento allo stesso ricorrente.

3.1. II motivo è inammissibile e non merita soffermarsi sui passaggi espositivi con i quali è sostenuto.

Il Tribunale, infatti, dopo avere enunciato come ratio decidendi quella giustificativa della fondatezza dell’azione della (…) come ripetizione di indebito soggettivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2036 c.c., ha enunciato un’ulteriore ratio decidendi, che giuridicamente si profila del tutto autonoma.

3.1.1. Infatti, il Tribunale, dopo avere osservato che «in considerazione dell’errore incolpevole della (…) nel versamento del tributo nella sua interezza, dovuto sia ad una obiettiva difficoltà interpretativa della norma, sia alla circostanza che nel dubbio – laddove non avesse pagato la quota a carico dell’ex coniuge – l’ente comunale avrebbe potuto procedere ad esecuzione sul bene per il recupero coatto della somma, si ritiene come la stessa abbia diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato pro-quota in luogo del (…).» (pag. 7), si è, poi, così espresso (pag. 7-8): «Né rileva la circostanza dedotta da quest’ultimo secondo cui l’appellante avrebbe potuto attivarsi, trattandosi di obbligazione parziaria, presso lo stesso Comune formulando l’istanza di rimborso contemplata dall’art. 13 del D.lgs., in quanto stante la sopra menzionata difficoltà interpretativa della norma si ritiene che la (…) abbia agito in buona fede liquidando il tributo senza richiedere il rimborso, determinando la preclusione decadenziale di tre anni prevista dalla norma; che tuttavia tale preclusione – vertendosi in materia di indebito soggettivo – non inficia in capo alla solvens che abbia pagato per errore scusabile il diritto alla ripetizione dal condebitore verso l’Amministrazione Comunale di quanto alla stessa versato in suo luogo».

3.1.2. Tuttavia, immediatamente di seguito, il Tribunale ha concluso affermando che «del resto laddove così non fosse il (…) beneficerebbe di un ingiusto arricchimento commisurato all’imposta risparmiata, con correlato impoverimento per l’odierna appellante».

Ora, con questa affermazione il Tribunale ha mostrato di abbandonare il piano dell’azione di ripetizione dell’indebito soggettivo ed ha riconosciuto fondata l’azione esercitata dalla (… ) chiaramente riconducendola all’ambito dell’art. 2041 c.c., come rivela il chiaro riferimento all’ingiusto arricchimento del (…): ed all’impoverimento della (…).

Questa ratio decidendi è da sola idonea a giustificare la soluzione della lite in favore della (…) ed essa non è stata impugnata.

Ne deriva il suo consolidamento e, quindi, (secondo ima maggioritaria giurisprudenza: Cass. sez. un. n. 16602 del 2005) la carenza di interesse ad esaminare quella relativa alla fondatezza dell’azione ai sensi dell’art. 2036, terzo comma, c.c. e, secondo altra la necessità di rilevare che si è consolidato un giudicato su di essa, che preclude ogni discussione sull’altra ragione del decidere (Cass. n. 14740 del 2005).

Per mera completezza si rileva che le valutazioni del Tribunale sarebbero anche corrette alla stregua del principio di diritto secondo cui «L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.» (Cass. sez. un. n. 9946 del 2009).

Principio di diritto questo che avrebbe potuto giustificare, se il Tribunale non avesse enunciato la individuata seconda ratio decidendi non impugnata, il rigetto del motivo dovendosi procedere ad una mera correzione della motivazione della sentenza in conformità ad esso. Correzione possibile perché implicante solo l’applicazione dell’esatto diritto senza necessità di accertamenti di fatto e, dunque, senza vulnerazione del principio della domanda (Cass. n. 27406 del 2008; n. 14646 del 2009).

Il motivo è, dichiarato, conclusivamente, inammissibile.

4. Con il quarto motivo si prospetta in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla solidarietà passiva della imposta – Errore di diritto ex art. 360 n. 2 c.p.c.”.

Il motivo si articola argomentando che l’obbligazione di pagamento dell’I.C.I. a carico di comproprietari non è solidale ed addebita al Tribunale, senza individuare dove lo avrebbe detto e comunque senza che nella sentenza si colga una simile affermazione – di aver deciso ritenendo il contrario.

4.1. Il motivo – a parte l’incomprensibile evocazione del n. 2 dell’art. 360 c.p.c. – in tal modo non si correla ad una motivazione della sentenza impugnata e tanto l’avrebbe reso inammissibile.

4.2. La sorte del precedente motivo e la rilevazione del consolidamento della ratio decidendi di cui si è detto lo rende invece inammissibile ancora a monte, dato che si muove nella logica della ripetizione di indebito.

5. Con un quinto motivo si denuncia “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2948 c.c. – Prescrizione del diritto”.

Vi si postula, nel presupposto che la domanda sia stata decisa come relativa a ripetizione indebito che il Tribunale avrebbe omesso di motivare perché non fosse applicabile l’art. 2948 c.c. anziché l’art. 2946 c.c., tenuto conto che la ripetizione di indebito è stata ammessa per aver lasciato la (…) trascorrere il termine triennale di rimborso.

5.1. Il motivo, nuovamente evocante un paradigma errato dell’art. 360 c.p.c. (sebbene si tratti di circostanza di per sé innocua: Cass. sez un. n. 17931 del 2013), sarebbe del tutto generico, se lo si dovesse esaminare, atteso che non solo non si indica a quale delle ipotesi del paradigma dell’art. 2948 c.c. sarebbe da ricondurre la fattispecie e non si spiegano in modo chiaro le ragioni di una simile indeterminata riconduzione.

5.2. Senonché è espressamente prospettato nella logica della ratio decidendi sull’indebito. Ne deriva anche in tal caso la sua inammissibilità, per essersi consolidata la già individuata “altra” ratio sull’arricchimento.

6. Il ricorso, stante l’inammissibilità di tutti i motivi, dev’essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del di giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.